«Il lavoro flessibile? Una perdita di tempo e produttività»
Così Marissa Mayer, la donna più potente della Silicon Valley, CEO di Yahoo! dal 2012, diceva la sua riguardo due delle metodologie lavorative in grande ascesa negli Stati Uniti e non solo: l’home working (letteralmente, “lavoro casalingo“), ed il telelavoro, in cui il pendolarismo tipico di chi lavora in ufficio avviene in maniera telematica, e cioè mettendo in connessione uffici centrali e lavoratori in remoto attraverso la tecnologia: fenomeno certamente supportato dai miglioramenti tecnologici quali le connessioni più rapide, cloud più efficienti, nuovi strumenti che permettono una collaborazione efficace anche in remoto.
Diverse ricerche, tra cui uno studio pubblicato nel 2013 dalla Stanford University e dall’Università di Pechino, sostengono che il lavoro fuori dall’ufficio non sia solo più economico, ma addirittura renda meglio: stando a casa si ridurrebbero le pause “incentivate” dall’ambiente collaborativo e interattivo interno alle aziende. Eppure, il Census Bureau ha rivelato che i lavoratori che mescolano lavoro in ufficio e lavoro da casa (di solito, un paio di giorni a settimana), tendono a piazzare l’home working di venerdì e lunedì, per allungare furbescamente il weekend.
In questo mare di pro e contro, arriva in aiuto al datore di lavoro lo
SMART WORKING (o lavoro agile)
con disegno di legge (scaricabile a questo link) che ne disciplina i limiti di applicazione, mandando definitivamente in soffitta l'home working.
I dati dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano rivela che quasi il 50% delle grandi aziende sta già sperimentando questo tipo di prestazione. Che cos’è il lavoro agile? Il lavoro agile è una «modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro», ossia è quel lavoro che può essere svolto in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, seguendo però gli orari previsti dal contratto di riferimento e prevede l’assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali aziendali.
Trattamento economico Il disegno di legge precisa l'invarianza finanziaria e stabilisce che il lavoratore abbia il diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le stesse mansioni all’interno dell’azienda. Inoltre, gli incentivi di carattere fiscale e contributivo (ad esempio i premi) riconosciuti in caso di incremento di produttività ed efficienza del lavoro sono applicabili anche ai lavoratori “agili”.
Le regole dell’accordo L’accordo deve essere stipulato per iscritto (pena la nullità) e disciplina le modalità di esecuzione della prestazione svolta all'esterno dei locali aziendali. È previsto che vengano anche individuati i tempi di riposo del lavoratore. Il contratto potrà essere a termine o a tempo determinato e in questo ultimo caso il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore ai 30 giorni. E solo in presenza di un giustificato motivo ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine.
Sicurezza e assicurazione Il datore deve garantire salute e sicurezza a chi svolge questo tipo di prestazione e pertanto ha l’obbligo di consegnare al lavoratore un’informativa scritta con cadenza annuale nella quale vengono individuati i rischi generali connessi al tipo di lavoro.
Il lavoratore ha, inoltre, diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed è tutelato contro gli infortuni sul lavoro che possono avvenire durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello scelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con sottoscrizione di un'opportuna assicurazione obbligatoria.
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